L'importanza del nesso causale: il pericolo delle concause
2026-02-25 16:11
L'importanza del nesso causale: il pericolo delle concause
Il nesso causale è il particolare rapporto tra l'evento dannoso e il comportamento dell'autore del fatto. Il legame tra condotta omissiva o commissiva e l'evento è , infatti, una condizione imprescindibile per attribuire un fatto illecito ad un soggetto. In altre parole, quella modifica del mondo esterno che è costituita dall'evento, può essere imputata ad un soggetto solo se conseguenza della sua condotta. Questo principio è sancito dall'art.40 cp.
Sul piano civilistico, per delineare il concetto di “nesso causale”, si è fatto riferimento alle teorie sviluppatesi nell'ambito del diritto penale e agli articoli di riferimento (art. 40 cp, art. 41 cp). Si tratta di principi che statuiscono la responsabilità del soggetto per l'evento dannoso laddove la sua condotta e' riconosciuta come causa o concausa. I criteri d'individuazione del nesso causale passano attraverso varie teorie: teoria dell'equivalenza, teoria della causalità adeguata, teoria della causalità umana ecc. nonchè sotto il principio della sussunzione della condotta sotto leggi scientifiche e/o statistiche.
In sintesi: solo le cause sopravvenute, autonome, capaci da sole di determinare l'evento, interrompono il nesso causale. Si tratta cioè di effetti straordinari e atipici. Le cause preesistenti o contemporanee concorrono all'evento. In ambito penalistico la causalità materiale trova disciplina negli articoli su citati. In ambito civilistico le sentenze (Cassazione Sezioni Unite 1971, 2002 ecc.) riconoscono la validità dei principi penalistici. Ai fini difensivi è assolutamente importante distinguere tra cause preesistenti, simultanee e sopravvenute ossia le cd "concause", perchè solo in presenza di cause sopravvenute, dotate di assoluta autonoma efficienza nella produzione dell'evento, si avrà l'interruzione/esclusione del nesso causale.
In presenza di pluralità di fattori idonei a produrre l'evento, di pari valenza, basta l'operatività di uno solo affinchè si abbia l'imputazione, tranne che ricorra una causa sopravvenuta, connotata da totale autonoma efficienza. Questo principio è stato ribadito in una sentenza del giudice civile che peraltro ha fatto riferimento proprio agli articoli 40 e 41 del codice penale, poichè a seguito di un intervento chirurgico la paziente aveva riportato una sepsi, una mof ed un'insufficienza renale acuta. Le predette patologie però secondo la ricostruzione operata dai CTU, si erano risolte e quindi la parte attrice aveva avuto un riconoscimento del risarcimento del danno per invalidità temporanea, quindi per due mesi con la liquidazione di una somma contenuta.
Successivamente, la paziente dopo un notevole lasso di tempo, aveva avuto un arresto cardiocircolatorio ed era andata in rianimazione residuando delle patologie inabilitanti (tetra paresi spastico distonica in esiti di coma post anossico fino all'exitus avvenuto un anno dopo). Secondo i CTU la sepsi e l'insufficienza renale non avevano determinato l'arresto cardiocircolatorio e quindi non potevano essere "concause". Secondo invece il giudice vi erano dei fattori di rischio preesistenti ai fatti di causa, determinati da blocco di branca sinistra completo e da severo tabagismo ma vi erano fattori di rischio connessi ai fatti di causa: la sepsi e l'insufficienza renale acuta che avevano contribuito allo sviluppo dell'evento come "concause".
Il principio citato dal giudice statuisce proprio che il nesso di causalità materiale tra illecito ed evento dannoso deve ritenersi sussistente a prescindere dall'entità e la preponderanza di pregresse situazioni patologiche aventi valore causale, perchè queste sarebbero prive di efficacia interruttiva del rapporto eziologico ex art. 41 cp .
Occorre, quindi, porre sempre molta attenzione a che la condotta medica non possa qualificarsi come “concorrente” (o concausa), a prescindere dall'esistenza di fattori di rischio non connessi ai fatti per cui è processo.